Laicità, garanzia di libertà per tutti

Il divorzio si pone come diritto facoltativo. Chi per ragioni di fede o obblighi morali pensi di non dovervi ricorrere è ovviamente libero di farlo e di testimoniare il senso della sua scelta. Non vediamo come l'indissolubilità del matrimonio possa e debba essere difesa, in un ordinamento statale, con le norme del codice civile piuttosto che essere custodita nelle libere coscienze dei cittadini.

Era il 23 gennaio 1967 quando Paolo VI, nel discorso ai componenti del tribunale della "Sacra Romana Rota", con riferimento al voto della commissione affari costituzionali della Camera dei deputati sulla legittimità costituzionale della proposta di legge Fortuna, affermava: "Non vogliamo tacere la triste impressione che sempre ci ha fatto la bramosia di coloro che aspirano ad introdurre il divorzio nella legislazione e nel costume di nazioni che hanno la fortuna di esserne immuni... Noi pensiamo che sia un vantaggio morale e sociale e sia un segno di civiltà superiore per un popolo l'avere saldo, intatto e sacro l'istituto familiare; e vogliamo credere che il popolo italiano, a cui non un giogo è stato imposto dalle norme del Concordato relative al matrimonio, ma un presidio ed un onore sono stati conferiti, comprenderà quale sia in questo campo fondamentale per le sue fortune civili la scelta buona da fare e da difendere".

Ero presente a quella cerimonia come avvocato rotale ed ho viva memoria della sincera sofferenza che esprimevano le parole di quel papa che mi era caro, per la sua apertura al mondo delle idee e per la sua enciclica Populorum Progressio contenente un accorato appello per lo sviluppo dei popoli in lotta contro la fame, la miseria, le malattie, l'ignoranza. Ma né le parole di Paolo VI di quel giorno ormai lontano nel tempo né i numerosi richiami della Chiesa cattolica diretti ad influire, prima e dopo l'approvazione della legge sul divorzio, sulle scelte delle autorità civili (parlamento, governo, corte costituzionale, giudici, avvocati, professori) in tema di divorzio sono riusciti a convincere che l'indissolubilità del matrimonio possa e debba essere difesa, in un ordinamento statale, con le norme del codice civile piuttosto che essere custodita nelle libere coscienze dei cittadini.

Il 28 gennaio di quest'anno, all'inaugurazione dell'anno giudiziario della "Rota Romana", Giovanni Paolo II è nuovamente intervenuto sul tema del divorzio e tra l'altro ha dichiarato che ai giudici non è riconosciuta l'obiezione di coscienza, ma anch'essi devono trovare mezzi efficaci per favorire le unioni matrimoniali e che gli avvocati devono sempre declinare l'uso della loro professione per una finalità contraria alla giustizia come è il divorzio. I media hanno riassunto la notizia come un doppio invito all'obiezione di coscienza, mentre giustamente mi sembra sia stato osservato che dal discorso del papa non si possano dedurre esplicite richieste di obiezione di coscienza. Ma è soprattutto la concezione del divorzio come "finalità contraria alla giustizia" che merita di essere qui considerata.

La legge italiana ammette il diritto di divorziare quando il matrimonio sia, di fatto, fallito: risponde alle esigenze della logica e del diritto statale che lo stato intervenga a sanzionare il fallimento della vita matrimoniale, quando la convivenza dei coniugi non è più possibile ed è dunque necessario ricorrere alla separazione o al divorzio; diversa è l'ipotesi in cui il vincolo matrimoniale risulti dall'origine viziato da una circostanza che influisca sulla stessa validità del matrimonio: in tale ipotesi è possibile l'intervento del giudice (civile o canonico) per la dichiarazione di nullità del vincolo coniugale.

La questione del divorzio nella legislazione statale attiene alla problematica dei diritti civili e si pone in collegamento con il principio di libertà di coscienza, giacché non si può ignorare che la richiesta di divorzio è facoltativa: la legge sul divorzio prevede infatti la facoltà di rescindere, in casi particolari e con adeguate procedure, unioni ormai del tutto fallite anche per la prole. Il divorzio è per sua natura un istituto che tende a porre un rimedio a una dolorosa realtà sociale: quella dell'esistenza di unioni matrimoniali fallite. Si tratta di un rimedio parziale e imperfetto, che consente di conciliare l'interesse individuale (sciogliere un legame ormai fallito e costruirsi, eventualmente, una nuova famiglia) con l'interesse collettivo (stabilità della famiglia), disciplinando per legge gli obblighi e le responsabilità verso la primitiva famiglia e la posizione di fronte allo stato della nuova famiglia che il divorziato eventualmente pone in essere.

In sintesi è questa la concezione del divorzio nelle legislazioni civili; nella concezione cattolica, il divorzio è invece ritenuto in insanabile contrasto con la natura sacramentale del vincolo matrimoniale e con il principio canonistico quod Deus coniunxit homo non separet ("ciò che Dio ha unito, l'uomo non separi"), con l'eccezione del matrimonio rato e non consumato (vera e propria ipotesi di divorzio prevista per il matrimonio canonico). Il diritto canonico prevede l'ipotesi delle nullità del matrimonio: e qui va considerato che il discorso del papa riguardava in primo luogo il "lassismo" dei tribunali ecclesiastici matrimoniali di primo e di secondo grado.

Ancora una volta, così come a proposito della richiesta di inserire un diretto riferimento alle radici cristiane nel preambolo della carta dei diritti approvata a Nizza il 9 dicembre 2000, è necessario richiamare l'attenzione, soprattutto riguardo ai temi della famiglia e della scuola, sul principio di separazione tra gli stati e le confessioni religiose e riaffermare l'importanza che, per il rispetto della pari dignità e dei diritti di libertà di tutti i cittadini, assume il valore della laicità delle istituzioni civili.

Sergio Lariccia