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Piccoli crediti per un privilegio esclusivo

Tra le voci che concorrono ad attribuire allo studente un credito scolastico annuale figura l’Insegnamento della religione cattolica, notoriamente non obbligatorio.
Si tratta di una sola frazione di punto dei cento finali dell’Esame di Stato, ma la questione è di principio e il peso politico e simbolico non è affatto trascurabile.

Tra poche settimane – in prossimità degli scrutini di fine anno scolastico e delle ammissioni agli Esami di Stato – tornerà ad arroventarsi la discussione, divampata nei due ultimi mesi, intorno al tema dei cosiddetti «debiti scolastici» e alle modalità e tempi del loro «recupero», previsti per i cinque anni di studio della scuola secondaria superiore. Le disposizioni, nel merito, dell’ex ministro della Pubblica istruzione Fioroni (decreto ministeriale n. 80/2007) hanno dato la stura a contestazioni di studenti e docenti, ad assemblee di protesta, a documenti infuocati, fino a richieste di intervento da parte del capo dello Stato.

A dire il vero, le ragioni dell’agitarsi non sono del tutto peregrine, visto che vengono chiamati in ballo problemi non secondari per lo Stato, la scuola, i docenti, gli studenti e le loro famiglie: dall’organizzazione del lavoro al riconoscimento economico del servizio; dal calendario scolastico al diritto alle ferie; dalla possibilità di recupero allo stesso senso didattico dell’operazione. In un qualche modo c’è un’idea stessa di scuola che viene toccata.

Questo precisato, è singolare che a nessuno venga in mente di sottoporre ad un esame altrettanto critico – e pubblico – l’altra faccia del problema legato al meccanismo dei debiti: quello dei «crediti scolastici». Che è poi la parte davvero propositiva e innovativa della riforma dell’Esame di Stato voluta da Luigi Berlinguer a partire dal 1997 (Legge n. 425). In parole semplici, si tratta della possibilità di acquisire un credito scolastico, negli ultimi tre anni degli studi superiori, fino a un massimo di 25 punti sui cento previsti dall’Esame finale: possibilità che dà valore all’intero percorso scolastico, che riconosce la fatica quotidiana dello studente, valorizza il rapporto di lavoro con i docenti, riduce i margini di casualità del giudizio di maturità.

Eppure, dentro questo assetto ordinamentale finalmente illuminato, si nasconde una buccia di banana che è – in sé – un vero e proprio scivolone istituzionale. Perché? Perché tra le voci che concorrono ad attribuire allo studente un credito scolastico (8 il primo anno, 8 il secondo, 9 il terzo) figura l’Insegnamento della religione cattolica (Irc). Ora, questo Irc – come tutti sanno – non è obbligatorio; come non è obbligatorio l’avvalersi della materia alternativa allo stesso Irc (materia a disposizione dello studente in pochissime scuole, oltre tutto). Si tratta, cioè, di un punteggio riservato a un insegnamento facoltativo, e per di più religioso, esclusivo per la sola religione cattolica, che non può nemmeno più fregiarsi del titolo di religione dello Stato italiano.

Per una completezza d’informazione, va aggiunto che la voce «Irc» non figura nel testo del Regolamento (dpr n. 323/98), che elenca 4 voci (art.11, comma 2) le quali – se valutate positivamente dal consiglio dei docenti – contribuiscono all’attribuzione del credito; così la Irc viene calcolata tra le attività interne alla scuola, e non come voce a sé stante. E ancora: queste voci e attività possono determinare – tutte insieme – l’attribuzione di un punto dei cento finali dell’Esame di Stato; vale a dire che l’Irc vi concorre per la frazione di un punto in ognuno dei tre anni, cioè per la frazione di un/centesimo del punteggio finale. Questo per riportare la montagna alla sua dimensione reale, che è davvero minima.

Ma è il peso politico di quella frazione di punto che non è affatto minimo. All’interno dell’organo di legge che è il consiglio deliberante dei docenti (dpr n. 416, art. 3), un solo e unico docente d’una sola e unica istituzione religiosa ha potere di valutazione sul risultato scolastico pubblico d’un cittadino italiano. La Costituzione Italiana dice ben altro a proposito dell’uguaglianza tra le fedi e istituzioni religiose (art. 3, comma 1). Qui ci si trova di fronte a un privilegio discutibile, senza ombra di dubbio; ed è irrilevante che la sua entità (di valutazione numerica) sia così poco appariscente.

È scontata l’obiezione dei difensori di un tale status privilegiato: c’è un Concordato tra lo Stato e la Chiesa cattolica – che è garantito dall’articolo 7 della Costituzione e non è modificabile senza il consenso delle due parti – a legittimare l’esclusivo Insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, con tutto ciò che ne consegue. Implicita ammissione che questa «cosetta» di un centesimo di punteggio è solo l’affiorare d’un gigantesco iceberg.

Diciamo pure che è vero, c’è il Concordato. Ma anche il Concordato può essere rivisitato e aggiornato, non fosse che in una sua qualche parte. È già avvenuto nel 1984. C’è da dire che anche allora l’Irc nelle scuole pubbliche non è stato messo in discussione, segno evidente che la posta in palio era ritenuta assai rilevante da parte della Chiesa cattolica e terreno troppo scivoloso per lo Stato italiano. Dopo un quarto di secolo, ci si chiede se non sia possibile rivedere questa norma/privilegio in un contesto di una nuova e condivisa laicità.

Ritengo che il mondo della scuola, docenti e soprattutto studenti, non si opporrebbe a un passaggio del genere; meno disponibile, invece, quel cattolicesimo familistico che vede nell’ora settimanale di insegnamento religioso l’antidoto a chissà quali deviazioni o che si rifugia nel qualunquistico «tanto, non gli farà male!». Ma c’è anche un cattolicesimo più lungimirante, meno legato a privilegi di piccolo cabotaggio e meno condizionato da magisteri esterni, che è pronto a discuterne e a imboccare un’altra strada.

Qualche mese fa, già sul letto della malattia che lo avrebbe portato alla morte, lo storico Pietro Scoppola dettava queste parole: «La questione dell’insegnamento della religione non è ancora adeguatamente risolta: la norma del Concordato dell’84 è insufficiente; nella laicissima Francia, Régis Debray ha elaborato per incarico del governo una proposta per introdurre un insegnamento laico della religione» («Un cattolico a modo suo», Morcelliana 2008, pagina 91).

Non tutti gli interlocutori hanno la levatura culturale e spirituale di Scoppola, è vero, ma sono molti i cattolici che – come lui – sono pronti a «obbedire in piedi», senza attendere occhi di riguardo, senza pretendere privilegi e salvaguardando la laicità costituzionale. Da lì occorre partire.

Giuliano Ligabue

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